Lavoro e campi elettromagnetici: a che punto siamo?
Di WalterIl 14 giugno 2011 la Commissione Europea ha adottato la proposta di una nuova direttiva che andrà a sostituire quella del 2004 (numero 40), riguardo le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Lo scopo della nuova direttiva è di garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l’utilizzo dei campi elettromagnetici. Questo, però, ha comportato il mancato recepimento della direttiva del 2004 da parte della maggioranza degli Stati membri. Quindi l’Unione Europea ha posticipato il termine al 31 ottobre 2013.
Il datore di lavoro deve comunque valutare il Rischio da Campi Elettromagnetici. Il D.Lgs. 81/2008, nel Titolo VIII Agenti Fisici CAPO I Disposizioni Generali – Art. 180 al Punto 1 prevede che “Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Alla luce della vigente legislazione il rinvio non riguarda quindi la valutazione del rischio Campi Elettromagnetici (Capo I del Titolo VIII), già in vigore con il DLgs.81/08 dal 1 gennaio 2009, ma riguarda solamente il Capo IV e le disposizioni inerenti.
L’articolo 209 (Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi) prevede che, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
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Buarsaeno,Nel contratto di apprendistato in base a quali criteri viene stabilita la categoria finale? Possiedo una laurea specialistica e vorrei sapere se posso essere inquadrato alla 5 categoria o se debbano inquadrarmi in una categoria piu' elevata. Posso in qualche maniera far valere la mia posizione e la mia figura?Grazie molte.