Lavori condominiali: tutto su Ecobonus e Sismabo

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ecobonusI lavori condominiali possono diventare una bella gatta da pelare, a meno che non ci si affidi a professionisti delle ristrutturazioni a Parma o in tutto il Nord Italia. Negli ultimi anni si può fare affidamento ai bonus lavori condominiali che sono le agevolazioni riservate ai condomini e ai condòmini che consentono di beneficiare della detrazione di una certa percentuale di IRPEF per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione energetica e misure antisismiche.

Su tutte queste spese, lo Stato Italiano, riconosce diversi tipi bonus con aliquote diverse a seconda che i lavori condominiali rientrino negli interventi agevolabili dal bonus ristrutturazioni al 50%, dall’Ecobonus per l’efficientamento energetico o nel nuovo Sismabonus pari al 75% per gli interventi di miglioramento di 1 classe di rischio dell’intero edificio e dell’85% per gli interventi che comportano il miglioramento di 2 classi di rischio dell’intero edificio.

Dal 2018 è in vigore una detrazione fiscale per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 qualora finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico + riqualificazione energetica.

Se quindi gli interventi eseguiti determinano il passaggio da 1 una classe di rischio, la detrazione è all’80%. Per il passaggio a due classi di rischio inferiore, la detrazione è pari all’85% e la spesa massima non deve superare i 136 mila euro.

Per quanto riguarda il Sismabonus, confermato e modificato dalla Legge di Bilancio, nasce il nuovo bonus unico condomini 2018 per gli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Qualora i lavori siano finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, viene previsto il bonus unico che unisce Ecobonus e Sismabonus. Si tratta di detrazioni alternative tra loro, per cui se la spesa rientra in entrambe le categorie, è l’amministratore e l’assemblea di condominio, a dover decidere quale delle due detrazioni fruire al fine di ottenere un maggior risparmio di imposta.

Fatta eccezione per chi effettua contestualmente lavori condominiali Ecobonus + Sismabonus. Per usufruire di tali bonus bisogna effettuare il pagamento degli interventi tramite bonifico bancario o postale, intestato al condominio. Il condominio, nelle vesti dell’amministratore, ha l’obbligo di conservare poi, tutta la documentazione di spesa.

È necessario, poi, presentare fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute per eseguire i lavori sulle parti comuni, con l’indicazione del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione degli interventi; ricevuta del bonifico; copia delle comunicazioni trasmesse (all’Agenzia delle Entrate e alla Asl locale competente per l’inizio dei lavori). L’attestazione lavori condominiali rilasciata dall’amministratore, è la certificazione che serve ai singoli condòmini, per attestare la spesa sostenuta.

Nel caso in cui, il condominio non abbia provveduto a nominare un amministratore, in quanto non obbligato a farlo in base all’art. 1129 c.c. come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220, per poter fruire della detrazione lavori condominiali 2017, deve provvedere a richiedere all’Agenzia delle Entrate, l’attribuzione del codice fiscale del condominio da eseguire tutti gli adempimenti richiesti.


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